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Informazioni Utili

In questa sezione abbiamo raccolto una serie di nozioni fondamentali e riferimenti normativi utili per comprendere meglio il funzionamento degli effetti cambiari, degli assegni bancari e delle principali discipline giuridiche collegate.
Il nostro obiettivo è fornire un supporto informativo chiaro e accessibile, pensato per aiutare cittadini, imprese e operatori del settore a orientarsi tra le normative che regolano gli strumenti di pagamento e credito più diffusi, come cambiali e assegni, e le relative conseguenze giuridiche in caso di inadempimento.
Tra gli argomenti trattati troverai:

  • i principi generali e le nozioni di base sugli effetti cambiari e sugli assegni;
  • Listla legislazione vigente in materia di protesti e la relativa procedura notarile; Item
  • il regolamento applicativo della Legge sui Protesti, con indicazioni operative;
  • le sanzioni previste in caso di irregolarità sugli assegni;
  • un approfondimento sulla normativa in materia di usura e tassi d’interesse.

Le schede sono organizzate per argomento, con spiegazioni sinteticheriferimenti legislativi e chiarimenti pratici, utili per affrontare con maggiore consapevolezza tematiche complesse ma ricorrenti nella vita economica quotidiana.
Questo materiale ha carattere informativo e orientativo: non sostituisce il parere di un professionista, ma può rappresentare un primo punto di riferimento utile per comprendere meglio diritti, doveri e strumenti a disposizione.
Ti invitiamo a consultare liberamente i contenuti disponibili e, in caso di necessità, a contattarci per ricevere ulteriori chiarimenti.

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NOZIONI DI BASE SU EFFETTI CAMBIARI
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A) LUOGO E DATA DI EMISSIONE


B) IMPORTO IN CIFRE CON DECIMALI (xxxxx,00)


C) DATA DI SCADENZA


D) COMPLETARE PROMESSA DI PAGAMENTO ( pag..herò…)


E) BENEFICIARIO


F) IMPORTO SCRITTO IN LETTERE CON DECIMALI (xxxxx/00)


G) DOMICILIAZIONE BANCARIA


H) DATI DEL DEBITORE


I) FIRMA DEL DEBITORE


E) MARCA DA BOLLO DA APPORRE SUL RETRO PER UN’IMPORTO DEL 12X1000 DELL’EFFETTO.




N.B. : - La mancata compilazione della promessa di pagamento (D) e le eventuali correzioni senza

accettazione controfirmata comportano il rifiuto dell’ effetto in quanto non protestabile.

- La dicitura “SENZA SPESE” apposta sull’effetto ha valenza solo se convalidata dal beneficiario.

2) IMPOSTA DI BOLLO: l’irregolarità di bollo non pregiudica il protesto, nel verbale si deve menzionare l’ammontare mancante o parziale dell’imposta ed eventualmente la data di emissione del bollo che deve essere antecedente o la medesima dell’emissione dell’effetto.


3) PAGAMENTO DELL’EFFETTO FUORI DAI TERMINI: il debitore ha la possibilità di effettuare il pagamento la mattina successiva alla scadenza presso la Banca domiciliataria o entro la mattina del secondo giorno presso l’ Associazione Notarile per i Protesti – Ravenna comprensivi delle spese.

N.B. : per il pagamento di effetti di importo pari o superiore a Euro 1.000,00 è necessario un assegno circolare recante la clausola “non trasferibile” secondo la normativa vigente.


4) PAGAMENTO DELL’EFFETTO DOPO IL PROTESTO E CANCELLAZIONE: anche dopo l’avvenuto protesto di un effetto, il debitore può pagarlo in banca o dal creditore poi, con il titolo e una dichiarazione dell’avvenuto pagamento, ha tempo entro il 5 del mese successivo per recarsi in Camera di Commercio per non essere iscritto nel bollettino protesti. Anche dopo l’iscrizione nel bollettino il debitore ha tempo un anno per la cancellazione del protesto.

NOZIONI DI BASE SU ASSEGNI BANCARI

1) COMPILAZIONE:

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A) LUOGO DI EMISSIONE


B) DATA DI EMISSIONE


C) IMPORTO IN CIFRE CON DECIMALI (xxxxx,00)


D) IMPORTO SCRITTO IN LETTERE CON DECIMALI (xxxxx/00)


E) BENEFICIARIO


F) FIRMA TRAENTE


2) LE DIFFERENZE RISPETTO ALLA CAMBIALE SI POSSONO RIASSUMERE IN:

  • E’ sempre pagabile a vista
  • Il titolo è nominativo, quindi NON TRASFERIBILE mediante girata
  • La figura del trattario è sempre una banca
  • E’ un mezzo di pagamento in quanto viene usato in sostituzione del denaro, differisce dalle cambiali che possono essere anche strumenti per la cessione del credito e quindi essere trasferiti mediante girata.

N.B. : L’ utilizzo dell’assegno come “strumento del credito” il cosiddetto assegno “Post-datato”, pur se abbastanza frequente nella pratica è punito come reato fiscale.

3) Il protesto dell’assegno bancario deve avvenire entro i termini di legge che sono di 8 giorni se su piazza e 15 giorni se fuori piazza.

4b) Come da convenzione tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Consiglio Nazionale del Notariato il protesto deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla consegna del titolo da parte della banca.

5) Data la natura del titolo la cancellazione del protesto e dei dati del debitore è molto più problematica ( Vedi legge n°108 del 7 marzo 1996 Art. 17).

5) Il pagamento dell’assegno protestato può avvenire entro 60 giorni dalla data del verbale alla banca trattaria comprensivo di mora e interessi, poi, presentandosi con la dichiarazione dell’avvenuto pagamento presso l’ufficio protesti viene cancellato dalla lista titoli per l’invio in prefettura.

6) Dopo un anno dall’avvenuto protesto il debitore può fare “domanda di riabilitazione! al presidente del tribunale competente (nel corso dell’anno però il debitore non deve aver avuto altri protesti) e, se accettata, il decreto viene pubblicato sul bollettino e il protesto si considera come mai avvenuto..

7) Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la “CANCELLAZIONE DEFINITIVA” dei dati dal registro informatico presentando domanda al presidente della Camera di Commercio competente per territorio, il quale entro i venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione e dell’avvenuto pagamento del titolo, effettua la cancellazione.

LEGGE CAMBIARIA

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LEGGE ASSEGNO

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LEGGE PROTESTI

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REGOLAMENTO LEGGE PROTESTI

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DISCIPLINA SANZIONARIA ASSEGNI

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LEGGE USURA

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